36. L'Inghilterra e la Magna Charta Libertatum (1215).

   Da: Magna Charta Libertatum, in G. Musca, La Magna Charta e
le origini del parlamentarismo inglese, G. D'Anna, Firenze, 1973.

 Frutto di un momento di debolezza della monarchia inglese, che
dovette fare numerose concessioni ai feudatari inglesi -, e quindi
apparentemente simbolo di vittoria delle forze feudali -, questa
costituzione apr spazi inconsueti anche alle incipienti forze
borghesi, acquistando con il tempo un significato oggettivo di
libert individuale e di limitazione del potere dispotico del
monarca, contro le cui nefandezze sarebbe stato lecito perfino
prendere le armi.


   Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore
d'Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angi, agli
arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari
della foresta, sceriffi, intendenti, servitori ed a tutti i suoi
balivi [o biuli, pubblici ufficiali] e fedeli sudditi, salute.
   Sappiate che noi, per timore di Dio e per la salvezza
dell'anima nostra e di quella di tutti i nostri predecessori ed
eredi, per l'onore di Dio ed il prestigio della santa Chiesa, e
per la riforma del regno nostro, su consiglio dei nostri
venerabili padri, Stefano arcivescovo di Canterbury, primate di
tutta l'Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa [...] ed
altri nostri fedeli sudditi:
    [1] In primo luogo abbiamo concesso a Dio ed abbiamo
confermato con questa nostra carta, per noi ed i nostri eredi in
perpetuo, che la Chiesa inglese sia libera, ed abbia i suoi
diritti integri e le sue libert intatte. [...] Abbiamo anche
concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i
nostri eredi per sempre, tutte le libert sottoscritte, che essi
ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi.
   [...].
    [9] N noi n i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o
di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i
beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito,
n coloro che hanno prestato le garanzie per il debitore subiscano
danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il
debito; e se il principale debitore non riesce a pagare il debito
perch non ha nulla con cui pagarlo, i garanti rispondano per il
debito, e se questi lo desiderano, ricevano le terre e le rendite
del debitore sino a quando abbiano ricevuta soddisfazione per il
debito pagato per suo conto, a meno che il principale debitore
dimostri che ha soddisfatto i suoi obblighi verso i garanti.
   [...].
    [13] La citt di Londra abbia tutte le antiche libert e
libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi
vogliamo e concediamo che tutte le altre citt, borghi, ville e
porti abbiano tutte le loro libert e libere consuetudini.
   [...].
    [16] Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del
dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo
feudale.
   [...].
    [20] Un uomo libero non sia punito con una multa per una
piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una
grossa colpa sia multato secondo la sua gravit, rimanendo salvi i
suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti, salve le
loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato,
salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi
ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette
multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di
probi uomini del vicinato.
    [21] Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e
soltanto in proporzione alla natura del reato.
    [22] Nessun religioso sia multato per i suoi benefici laici,
fuorch nella maniera degli altri suddetti e senza riferimento
alla misura del suo beneficio ecclesiastico.
    [23] N una comunit n un uomo singolo siano costretti a
costruire ponti tra le sponde dei fiumi, eccettuati coloro che
debbono farlo legalmente per antica consuetudine.
   [...].
    [30] Nessuno sceriffo nostro balivo o alcun altro prenda
cavalli o carri di alcun uomo libero per lavori di trasporto senza
il consenso di quell'uomo libero.
    [31] N noi n i nostri balivi prenderemo il legname di altri
per i nostri castelli o altre nostre necessit senza il consenso
del proprietario del bosco.
    [32] Noi non terremo per pi di un anno ed un giorno le terre
di coloro che sono stati imprigionati per fellonia [infedelt
verso il proprio signore], ed allora le terre saranno restituite
ai signori dei feudi.
   [...].
    [39] Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato
o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, n ci
volgeremo o manderemo alcuno contro di lui, eccetto che per legale
giudizio di suoi pari o secondo la legge del regno.
    [40] A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il
diritto e la giustizia.
    [41] Tutti i mercanti siano salvi e sicuri nell'uscire
dall'Inghilterra e nell'entrarvi, nel dimorarvi e nel viaggiare
per essa, sia per terra che sulle acque, per comprare e per
vendere liberi da ogni ingiusta tassa, secondo le antiche e giuste
consuetudini, eccetto in tempo di guerra e se vengano da terra in
guerra contro di noi. E se questi mercanti son trovati nelle
nostre terre allo scoppio della guerra, essi siano arrestati e
trattenuti senza danno alle loro persone o beni, sino a quando noi
o il nostro primo giudice sappiamo come sono trattati i mercanti
della nostra terra trovati nella terra in guerra con noi, e se i
nostri sono sicuri col, gli altri siano salvi nella nostra terra.
   [...].
    [52] Se qualcuno  stato da noi spossessato o privato senza
legale giudizio dei suoi pari di terre, castelli, libert o suoi
diritti, glieli restituiremo immediatamente; e se qualche
disaccordo sorge su questo punto, che sia risolto dal giudizio dei
venticinque baroni indicati pi oltre nella clausola sulla
sicurezza della pace [come  spiegata nel 61].
   [...].
    [61] Poich inoltre abbiamo concesso tutte le cose suddette
per Dio, per la riforma del regno nostro e la migliore risoluzione
della discordia che  sorta tra noi ed i nostri baroni, e poich
desideriamo che essi godano queste cose integralmente e
stabilmente, diamo e concediamo loro la seguente sicurezza: cio,
che i baroni eleggano quei venticinque baroni del regno che essi
desiderano, i quali con tutte le loro forze debbono osservare,
mantenere e far osservare la pace e le libert che abbiamo
concesso e confermato loro con questa nostra carta, cos che, se
noi o il nostro giudice o i nostri balivi o uno qualsiasi dei
nostri funzionari commettiamo mancanza contro chiunque in
qualunque maniera, o trasgrediamo uno qualsiasi degli articoli di
pace o di sicurezza, e l'offesa  denunciata a quattro dei
suddetti venticinque baroni, quei quattro baroni vengano da noi, o
dal nostro giudice, se noi ci trovassimo fuori del regno, e la
portino a nostra conoscenza e chiedano che noi la correggiamo
senza indugio. E se noi, o il nostro giudice nel caso ci
trovassimo fuori del regno, non correggessimo l'offesa entro
quaranta giorni dal momento in cui  stata portata a conoscenza
nostra o del nostro giudice se ci trovassimo fuori del regno, i
suddetti quattro baroni riferiscano il caso ai rimanenti dei
venticinque baroni, i quali tutti insieme alla comunit di tutto
il regno, ci danneggeranno e molesteranno in ogni maniera che
potranno, cio impadronendosi di castelli, terre e propriet, ed
in altre maniere che potranno, restando salva la nostra persona e
quelle della regina e dei nostri figli sino a che, a loro
giudizio, sia stata corretta l'offesa, e quando sar stata
corretta essi ci obbediranno come facevano prima. E chiunque nel
regno lo voglia pu prestare giuramento di obbedire agli ordini
dei suddetti venticinque baroni in esecuzione di tutte le cose
suddette e di unirsi a loro per molestarci per quanto lo possa, e
noi pubblicamente e liberamente permettiamo a chiunque lo desideri
di prestare tale giuramento, e non proibiremo mai ad alcuno di
prestarlo. [...].
   [...]
    [63] Per queste ragioni desideriamo e fermamente comandiamo
che la Chiesa inglese sia libera e che gli uomini del nostro regno
abbiano e conservino tutte le suddette libert, diritti e
concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente,
pienamente e integralmente, per loro ed i loro eredi da noi e dai
nostri eredi, in tutte le cose ed i luoghi per sempre, come 
stato detto. Inoltre  stato giurato, sia da parte nostra che da
parte dei baroni che tutte le cose suddette saranno osservate in
buona fede e senza cattive intenzioni. Testimoni i suddetti e
molti altri.
   Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede tra Windsor e
Staines, il 15 giugno, nel diciassettesimo anno del nostro regno.
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